In Italia continua ad aumentare il numero di persone contagiate e di decessi a causa dell’epidemia da Coronavirus. Il Governo, per tentare di arginare l’epidemia, ha emanato un decreto legge che prevede delle zone di sicurezza in Lombardia e in altre quattordici province. È stato lo stesso premier a indicarle nel corso di una conferenza stampa notturna, spiegando che tutti sono chiamati a un gesto di “auto-responsabilità”.
Si tratta delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
Con questo provvedimento l’esecutivo ha stabilito delle aree a “contenimento rafforzato” nelle quali gli spostamenti sono ammessi solo per esigenze lavorative, stati di necessità o per motivi di salute da attestare con un’autodichiarazione. Divieto assoluto per chi è in quarantena o positivo al virus.
Un decreto duplice, con cinque articoli in tutto, che contiene sia i provvedimenti per contenere la diffusione del Covid-19 nella cosiddetta “zona arancione” sia quelli validi su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda le regole che dovranno applicarsi a tutta l’Italia è stabilito che:
1. L’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado e le università rimane sospesa fino al 15 marzo. Stop fino al 3 aprile ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche.
2. Sono sospesi gli eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura “svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”. Sospesa anche l’apertura dei musei.
3. Le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati sono sospese.
4. I gestori di attività di ristorazione possono continuare a tenere i locali aperti, a condizione che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, pena sanzione in caso di violazione. Stesso discorso per palestre e piscine, che possono continuare a stare aperte a patto che i frequentatori siano distanziati gli uni dagli altri.
5. Gli accompagnatori dei pazienti non possono permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorsi. Anche l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere è limitato.
6. Sospesi matrimoni e funerali.
7- Sono sospesi congressi, meeting ed eventi in cui è coinvolto il personale sanitario.
8. Le aziende di trasporto pubblico dovranno adottare interventi straordinari di disinfezione dei mezzi.
9. Chiunque rientri in Italia provenendo da Paesi a rischio epidemiologico deve comunicarlo all’Asl di competenza.
Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l’arresto fino a tre mesi e fino a 206 euro di ammenda.