La riforma della Costituzione porta il nome dell’attuale ministra Maria Elena Boschi, che insieme al presidente del Consiglio Matteo Renzi ne è promotrice dal 2015. L’iter legislativo, dopo vari rimbalzi fra Camera e Senato, ha visto l’approvazione del Parlamento, con 361 voti favorevoli, il 12 aprile 2016. Come annunciato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 settembre 2016, la consultazione si terrà il giorno 4 dicembre 2016 dalle ore 7 alle 23. Gli italiani sono così chiamati ad approvare o bocciare le modifiche proposte alla costituzione, ricordando che il referendum è svincolato dalla legge elettorale Italicum, in vigore dall’1 luglio 2016.
Il referendum costituzionale è previsto dall’articolo 138 della Costituzione italiana. Il risultato sarà valido indipendentemente dal quorum dei votanti raggiunto. La prossima consultazione è la terza nella storia costituzionale della Repubblica italiana, dopo quelle del 2001 e del 2006. Nel dettaglio, la riforma Boschi-Renzi comporta soprattutto modifiche all’assetto istituzionale. Dei 139 articoli della Costituzione, saranno 41 ad essere cambiati dalla riforma. Non vengono toccati i principi fondamentali (articoli 1-12), mentre ci si focalizza su Titolo I e II della parte II (articoli 55-91). È stata inoltre richiesta la completa abrogazione degli articoli 58 e 99.
Superamento del bicameralismo perfetto e nuovo Senato della Repubblica
Il bicameralismo paritario attualmente in vigore prevede che entrambe le Camere abbiano gli stessi poteri. Affinché il progetto di legge sia approvato, vi deve essere una doppia lettura del Parlamento. Ciò è previsto dall’articolo 70 della Costituzione, oggetto di una considerevole modifica da parte della riforma. La proposta è quella di superare il bicameralismo perfetto e rendere la Camera l’unico organo eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. Questa avrà competenza esclusiva in materia legislativa, approvando leggi di bilancio e ordinarie e accordando la fiducia al governo, come prescritto dagli interventi all’articolo 94. Per quanto riguarda le leggi costituzionali e le leggi relative all’UE la funzione legislativa resta bicamerale, come prevede la modifica proposta dell’articolo 80. Consegnando maggior potere alla Camera, si elimina il problema delle leggi navetta.
Il nuovo Senato è un organo rappresentativo delle autonomie regionali e vede anzitutto una diminuzione del numero dei senatori che passa da 315 a 100. I nuovi membri non saranno però eletti dai cittadini, ma dai consigli regionali che sceglieranno un senatore tra i sindaci dei comuni della regione. Non esisterà più la carica dei senatori a vita se non per gli ex presidenti della Repubblica, e i cinque senatori a vita attuali. I nuovi senatori conserveranno l’immunità parlamentare, ma non avranno l’indennità (i rimborsi spese sono comunque previsti).
Elezione del Presidente della Repubblica
La riforma prevede nuove procedure per l’elezione del capo dello Stato. I 54 delegati regionali non parteciperanno più alla sua elezione che avverrà nelle Camere in seduta comune. Secondo la Costituzione vigente, è necessaria la maggioranza di due terzi fino al quarto scrutinio, dopodiché sarà necessaria la maggioranza assoluta dell’assemblea. Con la riforma resta la soglia dei due terzi fino al quarto scrutinio, ma sale la maggioranza successiva: saranno necessari i tre quinti dei componenti fino al settimo scrutinio. Successivamente basteranno i tre quinti dei votanti. Tutto ciò è stabilito dalle modifiche proposte all’articolo 83: non cambiano invece le modalità di elezione e spoglio.
Abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Il Cnel è un organo ausiliario previsto dalla sezione III del titolo III del testo costituzionale, istituito nel 1957. Considerato un organo di rilievo costituzionale si compone di 65 con a capo un presidente. Si occupa di leggi sull’economia e sul lavoro fornendo pareri su queste tematiche al governo e al parlamento. Questo organo ha essenzialmente una funzione consultiva, ma detiene anche la facoltà di iniziativa legislativa nelle materie di sua competenza. La riforma Boschi ne prevede la soppressione perché ritiene l’organo non essenziale al funzionamento dello stato e i relativi costi eccessivi e ingiustificati.
Modifica del titolo V e revisione delle competenze stato-regione
Il titolo V concerne gli enti territoriali e la loro sussidiarietà. Questa parte del testo costituzionale è già stata riformata con il referendum del 2001 che aveva proposto delle modifiche federaliste, dividendo le materie di competenza esclusiva dello stato e quelle di competenza concorrente stato-regione. La legge Boschi-Renzi vuole sopprimere i poteri condivisi e introdurre una clausola di supremazia statale per assicurare l’uniformità sul territorio nazionale. In questa ridefinizione dei poteri è prevista l’abolizione delle provincie. Come prescritto dalle modifiche apportate all’articolo 117, sono circa 20 le materie che tornano sotto la competenza esclusiva dello stato.
Nuove norme per referendum abrogativi e leggi di iniziativa popolare
La riforma costituzionale intende modificare gli articoli 71 e 75 della Costituzione. L’intervento prevede l’aumento delle firme per proporre una legge popolare: non saranno più sufficienti 50.000 firme, ma ne serviranno 150.000. Riguardo i referendum abrogativi il quorum necessario per validare la consultazione non cambia, restando al 50% più uno degli aventi diritto, ma se la proposta è avanzata da 800.000 elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati sarà la soglia necessaria per rendere valido il risultato. L’attuale numero di firme richieste per indire il referendum è di 500.000.