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Pos obbligatorio, protestano gli architetti: «Un regalo alle banche».

di Federico Capurso07 Maggio 2014
07 Maggio 2014

pos-professionistiTutti i professionisti, dagli architetti agli avvocati, dagli ingegneri ai notai, entro il 30 giugno dovranno essere dotati di un dispositivo Pos che renda possibile, per il cliente, i pagamenti di importo superiore a 30 euro utilizzando una carta di debito.
Così, con la sentenza del Tar che ha rigettato l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico, si è chiusa una vicenda andata avanti per due anni. All’origine, la volontà dell’esecutivo Monti di tracciare il movimento di denaro e arginare l’evasione. Nei risultati pratici, la lotta all’evasione passa, forse inutilmente, dalla strada delle banche, che da queste operazioni tratterranno una percentuale.
Rabbiose le reazioni delle categorie di professionisti. Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, è rimasto fermo sulla sua posizione, riconfermando – si legge in una nota – che «l’obbligo di utilizzo del Pos, nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che non svolgono alcun ruolo nel rapporto tra committente e professionista». Ma «non ci fermeremo certo di fronte a questa ordinanza – conclude Freyrie – e sono sicuro che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di illegittimità che noi abbiamo evidenziato».
Esisterebbero, al di là del Pos, metodi di pagamento alternativi non presi in considerazione dal decreto ministeriale da cui tutto nacque, come la tecnologia Nfc da smartphone, con cui o il bonifico Stp, che costerebbe la metà del pagamento via Pos e consentirebbe lo stesso risultato di tracciabilità. Eppure, come ha evidenziato il Tar, la norma non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare.

Federico Capurso

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