“Trasparenza, verità e correttezza sono i tre principi che stanno alla base della donazione anche a livello normativo”. Per conoscere a fondo l’universo della beneficenza è necessario affrontare anche l’aspetto legale che lo riguarda. L’avvocato dello Studio Dieci di Arezzo Dimitri Gallorini spiega a Lumsanews il quadro normativo sul quale si basa l’attività degli Enti del Terzo Settore e quali sono le agevolazioni previste da un punto di vista fiscale.
Come funzionano le Onlus?
Le donazioni rappresentano uno dei modi più semplici ed efficaci per fare beneficenza. La via più diffusa è quella di donare alle Onlus, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che si occupano di salvaguardare diverse categorie di persone svantaggiate. “Il loro funzionamento è regolamentato da una normativa precisa, a cui devono attenersi per una politica trasparente e corretta. Mi riferisco al Codice del Terzo settore, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Bisogna dire che prima della pubblicazione di tale decreto gli ETS non erano tenuti troppo in considerazione da un punto di vista normativo. In seguito, si è aggiunta una serie di crediti ministeriali che ha precisato la disciplina e poi di linee guida che hanno esplicitato in via operativa le raccolte fondi”.
Scendiamo nel dettaglio
“Centrale è l’articolo 7 del decreto, il quale spiega cosa si intende per raccolta fondi e come deve essere gestita nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Gli ETS possono raccogliere i fondi in varie modalità, l’importante è che rispettino i tre fondamenti. La trasparenza, il cui significato è stabilito nelle linee guida, indica varie regole che rendono la raccolta chiara e controllata. Il principio di verità, disciplinato in base alla normativa sulla pubblicità ingannevole Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, prevede che vengano utilizzati mezzi di comunicazione concreti e seri e che passino solo informazioni veritiere. Infine, il principio di correttezza è quello per cui gli ETS devono rispettare la normativa sulla privacy nei confronti del donatore”.
Quali sono le garanzie di trasparenza?
“Tutti gli enti inoltre devono essere regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che si occupa di controllare periodicamente l’attività di ognuno degli enti non profit. Il RUNTS è stato creato nel 2017, quando è stata introdotta la Riforma del terzo settore con il nuovo Codice del Terzo Settore, decreto legislativo n.117 del 03 luglio 2017, ma è entrato ufficialmente in vigore dal 23 novembre 2021, come stabilito dal decreto ministeriale 26 ottobre 2021. Il RUNTS ha sostituito i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore. Inoltre, nell’articolo 87 comma 6 del Codice del Terzo settore, viene specificata la necessità di pubblicare chiaramente il rendiconto di ogni singola attività di raccolta pubblica, che segnali le entrate e le spese relative in modo trasparente”.
Parliamo delle agevolazioni fiscali per i donatori
“Le donazioni hanno anche un risvolto fiscale, soprattutto per i sostenitori di Onlus. Esistono due categorie principali di vantaggi fiscali: la detrazione di imposta e le deduzioni dal reddito imponibile. Per avere accesso a questi vantaggi però è necessario rispettare le regole, ad esempio effettuare le donazioni tramite modalità di pagamento tracciabili. Con un provvedimento dello scorso 28 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha confermato che non avverranno tagli alle detrazioni e alle deduzioni fiscali, ipotesi che si era prefigurata durante l’estate. Agevolazioni che sono specificate da una serie di decreti legislativi e ministeriali che hanno integrato il CTS. Dopodiché l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della circolare del 19 giugno 2023 n. 14 / E ha disciplinato definitivamente tutto”.
Nello specifico, di che cifre stiamo parlando?
“Riguardo le detrazioni dall’Irpef la soglia è del 26% per donazioni a Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche. Del 30% in favore degli Enti del terzo settore iscritti nell’apposito Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Ancora, la detrazione per le Organizzazioni di volontariato (Odv) è del 35%. Mentre sono deducibili dal reddito di chi dona nel limite del 10% del reddito dichiarato. In caso di incapienza l’incidenza può essere riportata fino al quarto anno successivo”.