Per i giudici del tribunale penale di Roma il “Mondo di Mezzo” non è mafia. Dalla X sezione penale arrivano circa 3.000 pagine delle motivazioni della sentenza al processo al “Mondo di mezzo”, depositate oggi. “Le due associazioni” criminali “non sono caratterizzate neppure da mafiosità ‘autonoma'”, si legge.
“Ai fini del reato di cui all’art. 416 bis c.p. è necessario l’impiego del metodo mafioso e, dunque, il reato non si configura quando il risultato illecito sia conseguito con il ricorso sistematico alla corruzione, anche se inserita nel contesto di cordate politico-affaristiche ed anche ove queste si rivelino particolarmente pericolose”. Per i giudici il metodo mafioso si configura in presenza di “esercizio della forza dell’intimidazione”.
I giudici scrivono che “deve quindi ribadirsi l’impossibilità di tenere conto – ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p. – di eventuali condotte qualificabili come “riserva di violenza”, condotte che possono riguardare soltanto le mafie “derivate”, le uniche in grado di beneficiare della intimidazione già praticata dalla struttura di derivazione”. “Nessuna risultanza istruttoria dimostra – continuano i giudici – però, che Buzzi ed i suoi sodali, nelle attività illecite riguardanti la pubblica amministrazione, conoscessero ed intendessero avvalersi dei metodi e dei comportamenti utilizzati dal gruppo costituitosi dai due gruppi” (quello costituito presso il distributore di Corso Francia e quello riguardante gli appalti pubblici ndr).
Secondo i magistrati non basta la fama criminale di Massimo Carminati a far sì che il ‘Mondo di Mezzo’ possa essere considerato mafia. “Fama a parte – scrivono infatti i giudici – l’esistenza di un collegamento soggettivo non significa automatico ripristino o prosecuzione del gruppo precedente: non è sufficiente l’intervento di Carminati, ‘erede della banda della magliana’, a stabilire un rapporto di derivazione tra detta banda e successive organizzazioni in cui Carminati si trovi coinvolto”.
“Peraltro – afferma ancora il collegio giudicante – neppure per la banda della Magliana si è potuti giungere ad affermare che si trattasse di un’associazione di tipo mafioso”.