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HomeCronaca Fine vita, sollevata nuova questione di costituzionalità. L’ultima sentenza nel 2019

Fine vita, il gip di Firenze
solleva una nuova questione
di costituzionalità

L'associazione Coscioni: "Rilevante

e non è infondata l'illegittimità"

di Giulia Chiara Cortese22 Gennaio 2024
22 Gennaio 2024
Foto Pixabay

Interno di un ospedale / Foto by Pixabay

ROMA – Ancora una volta la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi sulla costituzionalità dell’aiuto al suicidio. Dopo l’ultima sentenza del 2019, con cui si stabilì che non è punibile chi a certe condizioni agevola questa pratica, la questione riguarda l’articolo 580 del codice penale. La non punibilità di chi agevola il suicidio, infatti, potrebbe essere subordinata alla condizione dell’essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale”, per contrasto ad alcuni articoli della Costituzione, tra cui il 2, 3, 13, 32 e 117.

A rimettere la questione alla Consulta è stato il gip di Firenze per l’inchiesta su Marco Cappato, l’attivista della campagna Eutanasia Legale Felicetta Maltese e la giornalista Chiara Lalli, che nel 2022 aiutarono Massimiliano, malato di sclerosi multipla, ad andare in Svizzera dove morì col suicidio assistito. I tre poi si denunciarono “per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona priva del requisito inteso in senso restrittivo del trattamento di sostegno vitale”.

La procura fiorentina, nell’ottobre scorso, ha chiesto l’archiviazione dell’accusa: l’aiuto fornito non era stato “penalmente rilevante”, non ritenendo invece che il caso rientrasse nelle condizioni previste dalla Consulta. L’udienza per la richiesta di archiviazione si è tenuta il 23 novembre e pochi giorni fa, il 17 gennaio, la gip Agnese De Girolamo ha emesso la sua ordinanza. L’associazione Coscioni riferisce che la gip ha respinto la richiesta di archiviazione perché “sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato”. Ma ha “dichiarato rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale”, rimettendola alla Consulta, “per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione”.

“Siamo fiduciosi nel lavoro dei giudici della Consulta. Il trattamento di sostegno vitale è un requisito discriminatorio in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, sulle sofferenze intollerabili”, ha dichiarato Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Coscioni e coordinatrice del collegio legale di Cappato, Maltese e Lalli.

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