Dopo il “sì” del Senato alla nuova legge sulla legittima difesa con 195 voti favorevoli, 52 contrari e un astenuto, il ddl passa alla Camera, con l’obiettivo di diventare legge entro la fine dell’anno. “La difesa è sempre legittima! Dalle parole ai fatti”, ha cinguettato il vicepremier Matteo Salvini. Ma frena il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci: “Nessuna modifica potrà far prescindere dai due cardini, dal principio di proporzionalità tra offesa e difesa e dall’accertamento dei fatti all’interno di un procedimento penale.”
Il testo amplia però i diritti della persona offesa, nel dettaglio:
Difesa sempre legittima: l’articolo 1 del ddl va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la legittima difesa. Si riconosce “sempre” la proporzionalità tra difesa e offesa, anche nel caso in cui il ladro non abbia un’arma in mano. È sufficiente una minaccia.
Legittima difesa se in stato di grave turbamento: l’articolo 2 della riforma va invece a rivedere l’articolo 55 del codice penale, l’eccesso colposo: non è punibile chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
La sospensione della pena solo dopo il risarcimento: l’articolo 3 prevede la sospensione condizionale della pena solo dopo aver risarcito integralmente l’importo del danno alla persona offesa.
Non solo: chi si è difeso legittimamente, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno in sede civile. La riforma – oltre ad inasprire le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento – estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi. Infine – si legge nel ddl – “deve essere assicurata priorità ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.