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risparmi con la cedolare

Tassazione su affitti brevi
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risparmi con la cedolare

Si potrà scegliere l'aliquota al 21%

Verso la conferma anche la flat tax

di Dino Cardarelli23 Ottobre 2017
23 Ottobre 2017

Cambiano le norme che regolano la tassazione sugli affitti brevi, le locazioni di una casa, con durata non superiore a 30 giorni, eseguite da soggetti che non esercitano attività d’impresa. Per i contratti stipulati dal 1° giugno scorso in poi, il campo di ciò che può essere considerato affitto breve si allarga alle sublocazioni, cioè il caso in cui l’inquilino subaffitta l’abitazione (in tutto o in parte) e alle situazioni in cui un soggetto ha la casa in comodato gratuito e la dà in locazione ad un altro soggetto (più propriamente è una concessione a titolo oneroso). In questi casi si può scegliere la cedolare secca, con aliquota al 21 per cento.

Se si tratta di una locazione classica, si ha un reddito di fabbricati e la scelta della cedolare secca tocca al proprietario, che nel caso di contratti brevi la esprimerà direttamente nella dichiarazione dei redditi. Nel caso del comodato, invece, il comodatario potrà scegliere la cedolare del 21% calcolata sul canone, cosa che in passato gli era preclusa. Il comodante dovrà invece dichiarare l’eventuale reddito fondiario. Superando i 30 giorni di durata del singolo contratto, si ricade però nella regola ordinaria e dichiara tutto il comodante. Nei casi di sublocazione breve, il sublocatore potrà scegliere se trattare i proventi come redditi diversi o applicare la cedolare al 21 per cento.

L’estensione della cedolare permetterà un buon risparmio ai contribuenti. A semplificare un quadro complesso, c’è la possibilità di trattare come affitti brevi anche quelli in cui vengono offerti i servizi accessori come la fornitura della biancheria, la pulizia e le utenze, compreso il wi-fi. Sempre sul fronte della cedolare, la legge di Bilancio 2018 dovrebbe confermare a regime la flat tax al 10% sugli affitti concordati, che altrimenti sarebbe salita al 15% dal prossimo anno.

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