Solo alcune delle categorie di contribuenti che nel 2012 avevano raggiunto la famosa “Quota 96” potranno andare in pensione a 64 anni. Si tratta di coloro che al 28 dicembre 2011, decorrenza della Legge Fornero, erano ancora impiegati in attività lavorative dipendenti nel settore privato o non lo erano più, pur avendo maturato gli anni di contribuzione sufficienti ad ottenere il pensionamento. È questo il contenuto essenziale della circolare 196 del 2016 dell’Inps, diramata l’11 novembre per chiarire le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La ricostruzione. La norma sulla pensione anticipata a 64 anni deriva dall’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge 201 del 2011 (la cosiddetta Legge Fornero). Secondo la disposizione l’uscita a 64 anni era permessa ai lavoratori del settore privato che entro la fine del 2012 avessero maturato 32 anni di contributi. Era la “Quota 96”, ottenuta sommando l’età con gli anni di contributi versati. Negli anni essa sarebbe stata adeguata con l’aumento della speranza di vita, che avrebbe spostato l’asticella ai 64 anni e sette mesi di età. Per le pensioni di vecchiaia delle donne, invece, era richiesta un’età minima di 60 anni e una contribuzione versata come dipendenti del settore privato per 20 anni. L’accesso al pensionamento anticipato era subordinato al fatto che al 28 dicembre 2011 fossero impiegati in attività lavorativa dipendente nel settore privato.
Ad ottobre di quest’anno, nella nota numero 13672 del Ministero del lavoro, veniva chiarito che tale diritto può essere esercitato anche da coloro che “alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano lavori presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione”.
Tale disposizione è stata però interpretata in maniera restrittiva dall’Inps nella circolare 196. Anche coloro che al 28 dicembre 2011 non erano impiegati con contratto da dipendente privato potranno presentare domanda di pensionamento a 64 anni, purché entro il 31 dicembre 2012 abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto con la sola contribuzione da lavoro dipendente nel settore privato. Vengono esclusi perciò i periodi di contribuzione volontaria o figurativa maturati per eventi al di fuori del suddetto rapporto. Nessuna menzione è stata fatta riguardo agli impiegati in attività di lavoro autonomo con partita Iva o alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, come invece indicato precedentemente dal Ministero. Un chiarimento che, si spera, chiuderà definitivamente la questione dell’interpretazione della Legge Fornero e delle sue successive modifiche.