Non è possibile sequestrare il personal computer di un giornalista. È questo quanto contenuto nella decisione del Tribunale del riesame di Ragusa, che ha annullato il sequestro del pc subito dal direttore del corrierediragusa.it per ordine della procura. Il giornalista Antonio Di Raimondo, iscritto all’albo dei pubblicisti, è accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per aver raccontato la notizia di un’indagine penale a carico di un finanziere. Subito dopo la pubblicazione dell’articolo in questione, il direttore ha ricevuto una perquisizione e il sequestro del computer.
Il provvedimento è stato quindi definito illegittimo dal riesame perché lede il diritto alla riservatezza delle fonti giornalistiche. Nella decisione dei giudici viene citato più volte l’articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, norma di rango costituzionale in quanto fonte di diritto internazionale. In tale disposizione viene tutelata la libertà sia di dare che di ricevere notizie senza l’ingerenza delle autorità pubbliche. Quindi, dal momento che la protezione delle fonti è funzionale all’esercizio del diritto di cronaca, il sequestro del pc ai danni di un giornalista è palesemente illegittimo.
La questione del rapporto tra libertà di informazione e tutela del segreto processuale è stata affrontata più volte dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, organo che vigila sul rispetto della convenzione da parte degli stati aderenti. La giurisprudenza di Strasburgo ha più volte fatto prevalere il diritto di cronaca, in quanto riconosciuto dall’articolo 10 della carta e ha ribadito che restrizioni e sanzioni devono essere previste per legge e solo se necessarie. Nel recepire le norme internazionali, il riesame di Ragusa ha indicato la procedura da seguire: la procura può chiedere l’esibizione degli atti di cui ha bisogno e in caso di rifiuto, ed esito negativo di ulteriori accertamenti, è possibile riproporre il provvedimento.
Roberto Rotunno