La procedura per eleggere il nuovo Capo dello Stato è stabilita dagli articoli 83, 84, 85 della Costituzione. Il presidente della Repubblica è eletto nell’Aula di Montecitorio dal Parlamento in seduta comune integrato da 58 rappresentanti delle Regioni, tre per ognuna ad eccezione della Valle d’Aosta che ne elegge uno. Sono in totale 1.009 i “grandi elettori”, tra senatori, deputati e delegati regionali, chiamati a esprimere il voto. Il numero di grandi elettori era sceso a 1.008 a seguito della morte di Enzo Fasano, deputato di Forza Italia, ma ora è subentrata Maria Rosa Sessa, proclamata alla Camera dei deputati.
La votazione ai tempi del Covid
È prevista una votazione al giorno in seduta unica, per permettere – in tempi di Covid – la sanificazione dell’Aula. Per ragioni di sicurezza legate al virus è limitata a 200 persone la capienza massima in aula e 50 elettori entreranno a turno per votare. Via i tradizionali “catafalchi” per garantire la segretezza del voto, sostituiti da cabine con una doppia quinta per il ricambio dell’aria. Una volta uscito dalla cabina, l’elettore depositerà la scheda, ripiegata in quattro, nell’urna di vimini e raso verde, ribattezzata “l’insalatiera”. I grandi elettori positivi al virus potranno votare nel parcheggio coperto del Palazzo di Montecitorio, recandosi con mezzo proprio o sanitario al drive in dove sono allestiti i seggi.
Lo spoglio
Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiarito che durante lo spoglio leggerà solo il cognome del votato ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto. Il nome e il cognome del votato verranno letti da Fico soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l’univoca attribuzione del voto. Si tratta di una informazione importante: la lettura del solo cognome e non la lettura “tale e quale” del voto evita che si capisca come possano aver votato alcuni gruppi, ad esempio a seconda della posizione del nome prima o dopo il cognome o con l’aggiunta di un titolo accademico o con l’abbreviazione del nome con l’iniziale.
I risultati e il quorum
Secondo quanto previsto dalla Costituzione per le prime tre votazioni, la maggioranza richiesta per l’elezione del Presidente della Repubblica è dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, che è di 673 voti. Dal quarto scrutinio in poi, invece, è sufficiente la maggioranza assoluta (cioè la metà più uno dei Grandi elettori), pari a 505. L’esito di ogni votazione viene letto all’Assemblea al termine dello spoglio. Se si raggiunge il quorum, lo scrutinio termina con la proclamazione. Un candidato deve ottenere almeno due preferenze affinché queste siano messe a verbale, mentre chi riceve un solo voto viene conteggiato genericamente tra i voti dispersi.